L’ Unione Italiana Tiro a Segno, quale ente pubblico non economico di natura associativa, in base all’art. 2, comma 2 bis, d.lgs. n. 101/2013, convertito con modificazioni, nella l. n. 125/2013, deve adeguare il proprio ordinamento ai principi del d.lgs. n. 165/2001 con l’esclusione degli articoli 4 (Ciclo di gestione della performance), 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance) e del Titolo III (Merito e Premi) del d.l. n. 150/2009 (cfr. parere ANAC prot. n. 3981/2014 riferito all’AeCI ente avente la medesima natura della UITS, ex art. 18, comma 6, DL.gs. n.242/1999) stante anche la mancata indicazione degli enti pubblici non economici nell’art. 74 del D.Lgs. n. 150/2009, recante Attuazione della Legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
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