Corte dei conti

La Unione Italiana Tiro a Segno non beneficia di contributi da parte dello Stato per effetto di quanto stabilito dall’art.63, comma 1, del dPR 15 marzo 2010 n.90 recante (Entrate dell'Unione italiana tiro a segno) “1. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono costituite da: a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all'Unione italiana tiro a segno presso le sezioni tiro a segno nazionale e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale; b) contributi e finanziamenti erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano per le attività sportive e agonistiche; c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo; d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato; e) corrispettivi per eventuali attività rese; f) entrate eventuali e diverse; g) rendite patrimoniali”, non viene assoggettata al controllo di gestione da parte della Corte dei Conti.

 

Non sono state applicate sanzioni per mancata comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 47. c.1, d.Lgs n.33/2013